RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001, PER GLI ASPETTI NORMATIVI, ED AL BIENNIO 2000-2001, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO), DI CUI ALLARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.
(Area di applicazione e durata)
1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente Accordo sindacale si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. II presente accordo sindacale concerne il periodo 1°gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente accordo sindacale, al personale di cui al comma 1° è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmata, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa lindennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'art.1 del decreto legislativo 31 marzo 2000
Art. 2 comma 1° lettera A) D.Leg.vo 12/05/1995, nr. 195. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dallarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, nr. 254, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde;
Livello IV | £. 86.000 |
Livello V | £. 90.000 |
Livello VI | £. 96.000 |
Livello VI°-bis | £. 100.500 |
Livello VII | £.105.000 |
Livello VII°-bis | £. 110.000 |
Livello VIII | £.115.000 |
Livello IX | £. 126.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV | £. 32.000 |
Livello V | £. 34.000 |
Livello VI | £. 36.000 |
Livello VI°-bis | £. 37.500 |
Livello VII | £. 39.000 |
Livello VII°-bis | £. 41.000 |
Livello VIII | £. 43.000 |
Livello IX | £. 47.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dallapplicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV | £. 14.551.000 |
Livello V | £. 15.853.000 |
Livello VI | £. 17.523.000 |
Livello VI°-bis | £. 18.829.000 |
Livello VII | £. 20.135.000 |
Livello VII°-bis | £. 21.583.000 |
Livello VIII | £. 23.031.000 |
Livello IX | £. 26.363.000 |
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono lelemento provvisorio della retribuzione previsto dallarticolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
DPR 16/03/1999 Num. 254 Art. 2. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV | L. 13.519.000 |
Livello V | L. 14.773.000 |
Livello VI | L. 16.371.000 |
Livello VI°-bis | L. 17.623.000 |
Livello VII | L. 18.875.000 |
Livello VII°-bis | L. 20.263.000 |
Livello VIII | L. 21.651.000 |
Livello IX | L. 24.851.000 |
DPR 16/03/1999 Num. 254 Articolo 1 comma 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente accordo sindacale hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sullassegno alimentare previsto dallarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, o da disposizioni analoghe, sullequo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, a altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente accordo sindacale, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo sindacale, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale. Agli effetti dellindennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dallapplicazione del presente accordo sindacale si applica larticolo 172 della legge 11 luglio 1980, nr. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui allarticolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
DPR 10/01/1957 Num. 3 Art. 82. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Legge 11/07/1980 Num. 312 Articolo 172 Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
(Indennità pensionabile)
1. Le misure dellindennità di cui allarticolo 4 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminante a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
QUALIFICHE
V.Questore Agg. e qualifiche equiparate | £. 1.240.000 |
Commissario Capo |
£. 1.217.000 |
Commissario | £. 1.206.000 |
Vice Commissario | £. 1.157.000 |
Ispettore Sup.S.U.P.S. | £. 1.178.000 |
Ispettore Capo | £. 1.125.000 |
Ispettore | £. 1.090.000 |
V. Ispettore | £. 1.056.000 |
Sovrintendente Capo | £. 1.085.000 |
Sovrintendente | £. 1.021.000 |
V. Sovrintendente | £. 1.016.000 |
Assistente Capo | £. 914.000 |
Assistente | £. 832.000 |
Agente Scelto | £. 761.000 |
Agente | £. 700.000 |
DPR 16/03/1999 Num. 254 Articolo 4 comma 1° lett. c Importi derivanti dallarticolo e successive modifiche con la 395/95 e la 359/96 Indennità pensionabile.
V.Questore Agg. e qualifiche equiparate | £. 1.162.000 |
Commissario Capo |
£. 1.148.000 |
Commissario | £. 1.130.000 |
Vice Commissario | £. 1.083.000 |
Ispettore Sup.S.U.P.S. | £. 1.103.000 |
Ispettore Capo | £. 1.053.000 |
Ispettore | £. 1.015.000 |
V. Ispettore | £. 976.000 |
Sovrintendente Capo | £. 1.010.000 |
Sovrintendente | £. 941.000 |
V. Sovrintendente | £. 936.000 |
Assistente Capo | £. 829.000 |
Assistente | £. 747.000 |
Agente Scelto | £. 680.000 |
Agente | £. 622.000 |
(Assegno funzionale)
1. Lassegno funzionale pensionabile di cui allarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, nelle misure derivanti dallarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando i requisiti ivi previsti è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
RUOLI |
19
ANNI DI SERVIZIO |
29
ANNI DI SERVIZIO |
Agenti ed Assistenti e qualifiche equiparate | 1.725.000 | 1.785.000 |
Sovrintendenti e qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.625.000 |
Ispettori e qualifiche equiparate | 2.180.000 | 2.675 000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari a qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, lassegno funzionale pensionabile di cui allarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dallarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1999, n.254 a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE |
19 ANNI DI SERVIZIO |
29 ANNI DI SERVIZIO |
V. Commissario e qualifiche equiparate | 2.565.000 | 3.195.000 |
Commissario e qualifiche equiparate | 2.565.000 | 3.195.000 |
Commissario capo e qualifiche equiparate | 3.300.000 | 5.085.000 |
V. Questore aggiunto e qualifiche equiparate | 3.720.000 | 5.085.000 |
3. Per lattribuzione dellassegno funzionale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
DPR 10/05/1996 Num. 359 Articolo 5
1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990 n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere da 1º luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE |
19 ANNI DI SERVIZIO |
29 ANNI DI SERVIZIO |
Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati | 1.365.000 | 1.785.000 |
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati | 1.785.000 | 2.625.000 |
Ruolo degli ispettori ed equiparati | 1.820.000 | 2.675.000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1º luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE |
19 ANNI DI SERVIZIO |
29 ANNI DI SERVIZIO |
Vice commissario e commissario | 2.205.000 | 2.835.000 |
Commissario capo | 2.940.000 | 4.725.000 |
Vice questore aggiunto | 3.360.000 | 4.725.000 |
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 5 comma 3°
Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a <<buono>>.
(Trattamento di missione)
1. II personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa duso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché linteressato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare larticolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per i procedimenti di fronte ai Consigli o Commissioni di disciplina o inchiesta.
3 La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, nr. 254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di lire 2.500 per ogni ora
4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connessi con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, lAmministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitolo, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turisticoalberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate allAmministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dellinteressato, una somma pari allintero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché dell85% delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per lAmministrazione.
9. Restano ferme le altre disposizioni di cui allart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica nr. 147/90, allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica nr.395/95 e allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica nr.359/96
DPR 16/03/1999 n, 254 articolo 6 comma 3° Indennità oraria
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, lindennità oraria di missione maggiorata di £. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dallincremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
DPR 10/01/1957 Num. 3 Articolo 116 Rimborso spese all'impiegato prosciolto.
L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale.
DPR 05/06/1990 Num. 147 Articolo 8
1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti: a) livello, V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600; b) livello IV: L. 28.800.
2. A decorrere dal 1º gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive L. 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.
7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 6
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. A decorrere dal 1º settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
DPR 10/05/1996 Num. 359 Articolo 6
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 1. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20%. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo semprechè la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri. Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d), del successivo art. 3. Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Art. 2. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto. Art. 3. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.); d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi. Art. 4. La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo. Art. 5. Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'art. 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'art. 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'art. 7 della presente legge. Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'art. 3 della presente legge. Art. 6. Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località. Art. 7. Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20% per le missioni da compiere in Comuni con popolazioni inferiori ai 500.000 e 50.000 abitanti, rispettivamente. I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dell'art. 1 della presente legge. Art. 8. Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione. Art. 9. Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria. La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'art. 1 della presente legge. Art. 10. Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge. Art. 11. Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo. Art. 12. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonchè per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonchè per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di L. 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta. Art. 13. L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da un altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente. È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'art. 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Art. 14. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo. La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di L. 2. Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiono missioni per conto delle stesse. L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio ancorchè ammessi a rimborso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero. Art. 15. Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica. Art. 16. La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè a quelle del materiale e degli strumenti. Art. 17. Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi. Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune. Art. 18. Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso. Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Art. 19. Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare. Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. é ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia. Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di L. 43 per ciascuna persona. Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con un'indennità chilometrica di L. 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia. Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica. Art. 20. Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di L. 4800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di L. 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa. Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di L. 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali. Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 19, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al terzo comma dell'art. 14 per ciascuno dei familiari. Art. 21. Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di: L. 200.000 al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 170.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 140.000 al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 120.000 a tutto il rimanente personale. L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio. L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'art. 19 della presente legge. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge. Art. 22. Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 20, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità. Art. 23. Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'art. 24 della presente legge. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio. Art. 24. Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di L. 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. Art. 25. Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione. Art. 26. Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo. Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale. Art. 27. Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità di cui all'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia. Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale. Art. 28. Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale. Art. 29. A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza. Art. 30. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Art. 31. Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'art. 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Art. 32. Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 33 Art. 33. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione. Allegati omessi in quanto misure non più vigenti(Assegnazione temporanea)
1. LAmministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, lassegnazione anche in sovrannumero allorganico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili.
2. Lassegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative.
(Trattamento economico di trasferimento)
1. LAmministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti dufficio, previsto dallarticolo 19, comma 9, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito dautorità, ove sussista lalloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione allincarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dellalloggio per un importo massimo di £.1.500.000 mensili, fino allassegnazione dellalloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.100, è ridotto ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della stessa legge.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dellimporto mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre sei mesi.
4. Lonere derivante dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito dautorità che non fruisca dellalloggio di servizio o che, comunque non benefici di alloggi forniti dallAmministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, allatto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, unindennità di lire 1.500.000
L 18/12/1973 Num. 836 Articolo 19 comma 8° Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.
L 10/03/1987 Num. 100 Articolo 1 comma 3°. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
(Specializzazioni)
Listituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
(Presenza qualificata)
1. Il comma 2 dellarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95 è soppresso.
Lo stanziamento relativo alla corresponsione dellindennità di cui allarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 359/96, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui allarticolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite dallarticolo 23, comma 5, lettera g) del presente accordo sindacale.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 8
A decorrere dal 1º novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2.
DPR 10/05/1996 Num. 359 Articolo 7
L'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1º dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1º febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1 A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1999, nr. 254, è rideterminato nella misura di 8.100 lorde.
2 A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 ,dallarticolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 , n.395 e dall'articolo 11 comma 2° del Decreto del Presidente la Repubbica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di £. 9.500 lorde per ciascun turno
3 All'onere derivante dall'applicazione del comma 1° si provvede anche mediante riduzione del 2 % delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001
DPR 31/03/1999, NR. 254 Articolo 11
1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui allarticolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipiuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali servizio svolti allesterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dellindennità di ordine pubblico in sede di cui allarticolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dallarticolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e dallarticolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 , n.395, sono incrementate di £.1.000 lorde per ogni turno.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 9
1. A decorrere dal 1º novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1º novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
L 27/05/1977 Num. 284 Articolo 5
La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente:
Tabella Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori £. 4.000 Ufficiali inferiori £.3.500 Marescialli £ 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti £. 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti £. 2.000
Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni.
L 05/08/1978 Num. 505 Articolo 3
A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 9
3. A decorrere dal 1º novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
(Indennità di presenza notturna e festiva)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale impiegato in turni di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, lindennità di cui all'articolo 12, comma 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 è rideterminata nella misura lorda di £.6.000 per ciascuna ora.
2 A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2° del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 è rideterminata nella misura lorda di 19.000 per ciascun turno
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dellarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359/1996, in luogo dellindennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di 63.000
DPR 16/03/1999, N.254 articolo 12 Indennità di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turni di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, 1indennità di cui al comma 1 dellarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359/1996 è rideterminata nella misura lorda di £.3.000 per ciascuna ora.
DPR 10/05/1996 Num. 359 Articolo 8
1.A decorrere dal 1º gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1º ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
3. A decorrere dal 1º luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1º maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,di imbarco e relative indennità supplementari)
1. Il personale destinatario dellindennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari in rubrica, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad unindennità di misura inferiore a quella di cui si sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennità di cui allarticolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui allarticolo 1 che si trovi nelle condizioni dimpiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa lindennità pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1995 c successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Republbica 11/10/1988 - registrato dalla Corte dei Conti in data 12 dicembre 1988 Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50%
Legge 23 marzo 1983, n. 78 Articolo 9
Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 Articolo 5
Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
Articolo 13 bis (Art. 10 nuovo contratto)
1 A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, nr. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Treno e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde
Attestato di conoscenza della lingua |
|
Attestato A | £. 408.000 |
Attestato B | £. 340.000 |
Attestato C | £. 272.000 |
Attestato D | £. 245.000 |
2 A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art, 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1998 al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, n. 287, incrementata dall'art. 1 del decreto del ministero del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Prima fascia | £. 408.000 |
Seconda fascia | £. 340.000 |
Terza fascia | £. 272.000 |
Quarta fascia | £. 245.000 |
Art. 1. Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure;
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali ........................... L. 30.000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate ........................................... >> 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali ................. >> 20.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare ..................... >> 18.000
Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.
Articolo 1A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue:
prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;
seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;
terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;
quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287
Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 2. 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale.
2. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare.
3. Le commissioni e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, in base alle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelle previste dai regolamenti vigenti presso le amministrazioni che bandiscono i relativi pubblici concorsi per la copertura dei posti previsti in pianta organica.
4. Al personale indicato nell'art. 1 spetta, per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione secondo le norme previste nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Art. 3. 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1º gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:
1ª fascia: personale inquadrato al 7º livello retributivo e superiori: L. 210.405;
2ª fascia: personale inquadrato al 5º e 6º livello retributivo: L. 175.338;
3ª fascia: personale inquadrato al 4º e 3º livello retributivo: L. 140.270;
4ª fascia: personale inquadrato al 2º e 1º livello retributivo: L. 126.243;
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1ª fascia: L. 241.965;
2ª fascia: L. 201.638;
3ª fascia: L. 161.310;
4ª fascia: L. 145.179;
2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.
Art. 4. 1. Il personale di cui al precedente art. 1 che non è stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, può chiedere di essere sottoposto alle prove previste per il proprio profilo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma, le competenti amministrazioni provvedono all'accertamento della conoscenza della lingua francese determinando le relative modalità.
3. Accertata la conoscenza della lingua francese, l'indennità viene attribuita, ai dipendenti di cui al 1º comma, con decorrenza dal 1º gennaio 1986.
Art. 5. 1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al precedente art. 4, possono partecipare ai corsi di addestramento linguistico organizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dalla regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato o delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Ai dipendenti, iscritti ai corsi di cui al comma 1, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua. I corsi si svolgeranno fuori dal normale orario di lavoro per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160 e secondo un programma che si svolge nell'arco di dieci mesi.
3. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo.
4. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita la idoneità, per il dipendente viene ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.
5. I corsi di cui al presente articolo si svolgono per un periodo di anni sette.
6. L'assegno speciale viene decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.
7. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.
8. Con giudizio motivato possono essere ammessi alla prova definitiva di accertamento di conoscenza della lingua francese i dipendenti che, successivamente al primo corso, abbiano dato prova di particolare profitto.
9. L'assegno speciale non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
10. Le spese relative alla organizzazione dei corsi, sono a carico della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.
Art. 6. 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi del personale indicato nell'art. 1 per il triennio 1985-1987.
Art. 7. 1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Fondo per lefficienza dei servizi istituzionali)
1 Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3% degli stanziamento dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario.
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella 1 allegata al presente accordo. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze l'anno successivo.
Art. 14 del Decreto Presidente della Repubblica 16/03/99 n. 254
Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per 1 efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all
articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre l998, n.449;b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall
articolo 43 comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n.. 449;c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nellefficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla contestuale dalla riduzione, pari all1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001 degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) limporto pro-quota di cui al comma 2 dellarticolo 10.
Legge 27 dicembre 1998 n. 449 articolo 2 comma 10.
La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.
Legge 27 dicembre 1997, n. 450 Articolo 2 comma 10
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Articolo 43 comma 7°
Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del <<comparto Ministeri>>, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Art. 19 Legge 23/12/99 n. 488. (Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa.
Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 50. Legge 23/12/2000 n. 388 (Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle nonne soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.
Polizia di Stato Anno 2000 £. 11.150 milioni
(Utilizzazione del fondo)
1. II Fondo di cui allarticolo 14 è finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dellefficienza dei servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui allarticolo 23, comma 5, lett. a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare limpiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare limpiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare lincentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
3. Le risorse di cui allarticolo 14 non possono prevedere una distribuzione indistinta e generalizzata.
(Orario di lavoro)
1. La durata dellorario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta allorario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui allarticolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di unora fino alla sottoscrizione dellaccordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino allautofinanziamento.
4. II personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario alleffettuazione dellincarico, è esonerato dallespletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
(Tutela delle lavoratrici madri)
Oltre a quanto previsto dalla legge n.1204 del 1971 e successive modificazioni, per il personale di cui allarticolo 1 comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;
esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, da turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
esonero, a domanda, da turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge nr. 104 del 1992;
possibilità per le lavoratrici madri, vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione, presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Art. 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9. Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine (1). Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale (2). (1) La Corte cost., con sentenza 31 maggio 1996, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova. (2) La Corte cost., con sentenza 8 febbraio 1991, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nell'articolo.
Art. 3.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro (1) accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori. (1) Con d.m. 7 novembre 1996, n. 687, alla Direzione regionale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato regionale del lavoro, mentre alla Direzione provinciale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
Art. 4.
È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto (1). L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Art. 5.
L'ispettorato del lavoro (1) può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso (1), per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. (1) Con d.m. 7 novembre 1996, n. 687, alla Direzione regionale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato regionale del lavoro, mentre alla Direzione provinciale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
Art. 6.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Art. 7.
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto (1). La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ. (articolo, comunque, abrogato dall'art. 67, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Art. 8.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art. 9.
Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Art. 10.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. [I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne] (1). (1) La legge 26 aprile 1934, n. 653 è stata abrogata dalla l. 17 ottobre 1967, n. 977. Vedi, ora, art. 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 11.
In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.
Art. 12.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (1). (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente articolo 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
Art. 13.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma. Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge (1). (1) Per un'interpretazione autentica, vedi l'art. 8, d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in l. 1 giugno 1991, n. 166.
Art. 14.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a meta tra mezzadro e concedente. A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM (1) in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere. Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge. (1) L'INAM è stato soppresso e l'INPS è divenuto titolare delle posizioni debitorie dell'istituto nei confronti di tali lavoratrici.
Art. 15.
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (1). A partire dal 1º gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa (2). (1) La Corte cost., con sentenza 19 ottobre 1988, n. 972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo, il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso di competente Ispettorato del lavoro (ora direzione regionale/provinciale del lavoro). (2) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ. (articolo, comunque, abrogato dall'art. 67, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Art. 16.
Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. (Omissis) (1). Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione. (1) Comma abrogato dall'art. 3, l. 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 17.
L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali (1). Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. (1) La Corte cost., con sentenza 7 luglio 1980, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge. La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione. La Corte cost., con sentenza 29 marzo 1991, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa.
Art. 18.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM (1), l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale. Per i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità. La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. (1) L'INAM è stato soppresso e l'INPS è divenuto titolare delle posizioni debitorie dell'istituto nei confronti di tali lavoratrici.
Art. 19.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.
Art. 20.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568 [rectius: 21 maggio 1953, n. 568].
Art. 21.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria; b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio; c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura. Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti. A partire dal 1º gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali. Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120 settimanali. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani <<Giovanni Amendola>> è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Riguardo al versamento del contributo di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro (1), la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni. (1) Ora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
Art. 22.
[L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM] (1). (1) Articolo da ritenersi in contrasto con l'ordinamento giuridico in quanto l'INAM è stato soppresso e l'INPS è divenuto titolare delle posizioni debitorie dell'istituto nei confronti di tali lavoratrici.
Art. 23.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 24.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 25.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 26.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 27.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 28.
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Art. 29.
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 30.
La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro (1). Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. I medici dell'ispettorato del lavoro (1) hanno facoltà di controllo. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro (1) in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro (1) ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro (1), oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro (1) sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro (1). I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro (1) in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi. (1) Con d.m. 7 novembre 1996, n. 687, alla Direzione regionale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato regionale del lavoro, mentre alla Direzione provinciale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
Art. 31.
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro (1) (2). (1) Con d.m. 7 novembre 1996, n. 687, alla Direzione regionale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato regionale del lavoro, mentre alla Direzione provinciale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell'Ispettorato provinciale del lavoro. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 9 settembre 1994, n. 566.
Art. 32.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge (1). (1) Vedi il D.P.R. 26 novembre 1976, n. 1026.
Art. 33.
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 34.
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971. L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato (1). (1) La Corte cost., con sentenza 30 maggio 1977, n. 92, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della l. 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
Art. 35.
La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma. Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.
(Congedo ordinario)
1. Il congedo ordinario viene retribuito, oltre che nei casi previsti dallarticolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 395/95, anche quando non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro II° secondo semestre dellanno successivo, qualora il personale in servizio allestero di cui allultimo periodo del comma 2 dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dellanno per indifferibili esigenze di sevizio.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 14
Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.
15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
(Congedi straordinari)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo sindacale, al personale di cui allarticolo 1, comma 1.
2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione famigliare di cui allarticolo 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva allestero, compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
L 24/12/1993 Num. 537 Articolo 3
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario>>.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 15
1.Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
(Diritto allo studio)
1. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi indicati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto delle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato dalle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località e di rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore;
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nellambito delle 150 ore per il diritto allo studio, posso essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti gli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 21
1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
DPR 28/10/1985 Num. 782 Articolo 78
L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.
(Formazione)
1. Larticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95 è integrato con i seguenti commi:
3 Bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora lamministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni fra enti locali, università, società private e amministrazioni.
3 Ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le amministrazioni utilizzeranno oltre le quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dellentità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3."
2. Le giornate destinate alla formazione ed allaggiornamento professionale di cui allarticolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, qualora non siano utilizzate nel corso dellanno, per esigenze di servizio, sono recuperate nellanno successivo.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 22
Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.
(Relazioni Sindacali)
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente allobiettivo di incrementare e mantenere elevata lefficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dallarticolo 3, comma 1, e dallarticolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dellefficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Articolo 3 Comma 1
Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
il congedo ordinario;
il congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Articolo 7
Le procedure per l'emanazione dei decreti; del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa diretta, ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta -- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioniCOCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa -- al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)
1. Laccordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dellaccordo nazionale di cui allarticolo 22, lett. a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo sindacale, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. Laccordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in ununica sessione.
Laccordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui allarticolo 14.
5. Le procedure per laccordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per lefficienza del servizi istituzionali di cui allarticolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. Laccordo su tale punto avrà cadenza annuale.
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità
c) individuazione delle tipologie per larticolazione dei turni di servizio;
d) criteri per la valutazione delladeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed allaggiornamento professionale;
1) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente accordo sindacale, con le procedure previste dallarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dellaccordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui allarticolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed allaggiornamento professionale, con riferimento al tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
e) nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche della azioni positive, di cui alla legge 10 aprile 1991 nr. 125.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Articolo 3 comma 7°
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonchè le modalità di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.
Premessa Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (2) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
Art. 1. Finalità.
Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire, l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 2. Attuazione di azioni positive, finanziamenti.
1.Le imprese, anche in forma cooperativa i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro (1), sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma. 4. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il Comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. (1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
Art. 3. Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale.
1.Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per cento.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
Art. 4. Azioni in giudizio.
1.Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionale maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole <<dell'uno o dell'altro sesso>>, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.
7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 5. Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
1.Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro; f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.
Art. 6. Compiti del Comitato.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 2; d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici; h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale; i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.
Art. 7. Collegio istruttorio e segreteria tecnica.
1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri del Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto: a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede; b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro; c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro; d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a); e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5, possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.
4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.
Art. 8. Consiglieri di parità.
1.I consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia. 3. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico- professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.
4. Il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.
5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.
7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.
8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.
10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito del Ministero. 11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.
Art. 9. Rapporto sulla situazione del personale.
1.Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.
3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Art. 10. Relazione al Parlamento.
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 5.
Art. 11. Copertura finanziaria.
1.Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro (1), viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'art. 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7 (2).
2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (1) per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento <<Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità>>.
3. Il Ministro del tesoro (1) è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94. (2) Periodo aggiunto dall'art. 4, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236.
(Informazione)
1. Linformazione si articola in preventiva e successiva.
2. Linformazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente accordo sindacale la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti;
a) larticolazione dellorario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) lapplicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
3. Per le materie di cui al precedente comma lettere a), c), d), e) linformazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) linformazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.
4. Linformazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) Le misure di massima riguardanti lorganizzazione degli uffici e lorganizzazione del lavoro;
b) la qualità del servizio ed i rapporti con 1utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare lefficienza dei servizi;
c) lattuazione di programmi di formazione del personale;
d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro anche in relazione allattuazione delle legge 626/94
5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale della Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente decreto in unapposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. Linformazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costrittivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta linteressato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
(Esame)
1. Lesame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al comma 3 del precedente articolo 24, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nellambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dellaccordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta linformazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per lesame delle suddette materie. Detto incontro -a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dellinformazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dellesito dellesame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge lesame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, lAmministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, allesame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
(Consultazione)
1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
c) lintroduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sullorganizzazione del lavoro;
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatari dellaccordo sindacale recepito con il presente accordo sindacale.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui alle lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.